Novità da parte dell’Agenzia delle Entrate in tema di Superbonus 110

Numerose le novità in tema di superbonus 110 per il condominio minimo arrivate dall'Agenzia delle Entrate. Si va dall'effettuazione dei pagamenti ai limiti di spesa per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, passando per l'installazione di grate alle finestre.

Con la risposta n. 809, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di superbonus 110 per il condominio minimo; nonché in tema di sostituzione caldaie e installazione inferriate alle finestre. In particolare, ecco i principali chiarimenti.

Superbonus 110: i pagamenti in un condominio minimo.

Per quanto riguarda l'effettuazione dei pagamenti, ossia la possibilità per i condòmini di un condominio minimo di pagare indifferentemente ognuno la propria quota al fornitore, con fatture intestate ai singoli condòmini, o di incaricare uno di essi di effettuare il pagamento del totale, con fatture intestate al condòmino incaricato, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che con la circolare n. 24/E del 2020 è stato ricordato che nel caso di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, il cosiddetto condominio minimo, sono applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano la nomina dell'amministratore e il regolamento di condominio.

Quindi per beneficiare del superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non devono richiedere il codice fiscale e possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia specificato che bisogna comunque dimostrare che gli interventi sono effettuati su parti comuni dell'edificio.

Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non essendo stato stato richiesto il codice fiscale del condominio minimo, "le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o di entrambi i condòmini, che effettua, ovvero effettueranno anche i correlati adempimenti".

Sostituzione della caldaia con il superbonus 110

Per quanto riguarda l'individuazione del limite di spesa la sostituzione della caldaia di riscaldamento condominiale con una alimentata da biomasse combustibili, l'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che l'intervento è ammesso al superbonus solo se eseguito insieme a un intervento finalizzato all'efficienza energetica trainante "e sempreché gli interventi assicurino nel loro complesso il miglioramento di due classi energetiche, oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica..., prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e a condizione che i lavori siano effettivamente conclusi".

L'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che secondo la circolare n. 30/E del 2020, per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al risparmio energetico, le norme di riferimento in taluni casi individuano un limite massimo di detrazione spettante, in altri un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione. Considerando che il comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che per gli interventi trainati l'aliquota del 110 per cento si applica "nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente", l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1".

Nel caso in esame, dunque, considerando che secondo quanto stabilito.

Installazione delle inferriate alle finestre

Per quanto riguarda infine la detrazione per le spese sostenute per l'installazione delle grate, l'Agenzia delle Entrate ha menzionato sempre la circolare n. 30/E del 2020 e ha ribadito che "il superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato". Quindi, "nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, il superbonus ammette, in linea di principio, anche i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato".

Si può dunque beneficiare del superbonus 110 per cento anche per le spese sostenute per l'installazione delle grate "qualora il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati". In caso contrario, sarà possibile possibile beneficiare della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, ma senza poter optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

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