Commento al D.M. 37/2008:

Nuove modalità di installazione e di verifica di conformità degli impianti negli edifici

Il 27 marzo 2208 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 37/2008, che mira a regolare in maniera organica l’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici e a definire un reale sistema di verifiche degli stessi, con l’obiettivo principale di tutelare la sicurezza degli utilizzatori degli impianti. L’ambito di applicazione di tale decreto è molto più esteso rispetto a quello della legge 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti), che si riferisce ai soli impianti degli immobili residenziali e a quelli di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica relativamente agli impianti non residenziali. L’introduzione di tale decreto comporterà, soprattutto nel lungo termine, notevoli innovazioni sia per gli utilizzatori che per gli installatori degli impianti: Analizziamo allora in cosa, in concreto, consistono tali novità.

1. Ambito di applicazione
La principale novità introdotta dal decreto è data dal fatto che le sue disposizioni si applicano agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso degli stessi, collocati all’interno degli edifici o delle relative pertinenze.
In particolare, gli impianti oggetto del decreto sono i seguenti:

  • Gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica;

  • Gli impianti radiotelevisivi, le antenne e tutti gli impianti elettronici;

  • Gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di condizionamento di qualsiasi genere e natura;

  • Gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi genere;

  • Gli impianti per la distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo;

  • Gli impianti di sollevamento persone;

  • Gli impianti di protezione antincendio.

Gli impianti soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione delle normative comunitarie, ovvero regolati da normativa specifica, NON sono soggetti al presente decreto.
Si deduce, quindi, che tale decreto si applica ad ogni impianto, anche di normale e quotidiano uso domestico, che sia presente in un qualsiasi edificio, eccetto quelli che sono disciplinati da specifiche normative speciali o comunitarie.
L’intento del decreto sembra allora quello di disincentivare il ricorso ad impianti ed elettrodomestici prodotti o installati senza i requisiti di sicurezza prescritti in attuazione delle normative comunitarie che, come ci dimostrano i sempre più frequenti episodi di cronaca, hanno causato e continuano a causare gravi incidenti domestici.

2. Le principali novità per gli installatori: l’obbligo dell’abilitazione.
La novità più importante per gli installatori degli impianti consiste nel fatto che i contratti relativi all’istallazione degli impianti posti al servizio degli edifici stipulati con imprese non abilitate sono radicalmente nulli.
Conseguentemente d’ora in avanti l’impresa non abilitata secondo quanto dispone il Decreto non potrà più procedere all’istallazione degli impianti disciplinati dal decreto stesso.
L’art. 3 del Decreto chiarisce quali sono le imprese abilitate e quali sono i requisiti per l’abilitazione.

Secondo tale articolo, sono abilitate le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

1) Iscrizione nel registro delle imprese di cui al DPR 581/1995, (registro delle imprese) ovvero l’iscrizione nell’Albo provinciale delle imprese artigiane;

2) Possesso, da parte del legale rappresentante o dell’imprenditore individuale, di almeno uno del seguenti requisiti professionali:

*Diploma di laurea in materia tecnica specifica;

*Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria con specializzazione relativa ad una materia tecnica specifica, oltre allo svolgimento un periodo lavorativo di almeno 2 anni in un’impresa del settore;

*Titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo svolgimento di un periodo lavorativo di almeno 4 anni in un’impresa del settore;

* Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

- Le imprese che intendono svolgere l’attività di installazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività (DIA ai sensi della l. 241/1990), indicando specificatamente quale attività intendono svolgere e dichiarando il possesso dei suddetti requisiti professionali.

Le imprese a cui sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali necessari hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, rilasciati dalle competenti camere di commercio o dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato.

- Ulteriore novità è la necessità della redazione di un progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali per le attività di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti per tutte le attività disciplinate dall’art. 5 del decreto.

- Le imprese installatrici abilitate realizzano gli impipanti secondo regola d’arte, e al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche necessarie, rilasciano al committente la dichiarazione di conformità degli impianti. Per gli impianti già esistenti, è invece prevista un dichiarazione di rispondenza.

Non è invece previsto alcun obbligo di adeguare gli impianti esistenti, la sicurezza dei quali va valutata sulla base delle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione. Tale previsione infatti è perfettamente rispondente al principio di irretroattività della legge, secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire.

Il decreto 38/2008 ha quindi complicato l’attività delle imprese installatrici, introducendo requisiti piuttosto rigidi per l’abilitazione allo svolgimento delle attività di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti, considerando soprattutto l’estesissimo ambito di applicazione del decreto in questione che investe qualsiasi genere di impianto, dalla semplice radio al delicatissimo impianto per l’utilizzazione del gas; dal televisore al più complicato impianto di condizionamento.

3. Le principali novità per i proprietari di immobili
La norma del decreto che ha fatto più discutere è l’art. 13, la quale originariamente prevedeva che, in caso di trasferimento dell’immobile, oltre alla documentazione amministrativa, l’atto di trasferimento dell’immobile dovesse riportare:

  • La garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza;

  • In allegato, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza, SALVO PATTO CONTRARIO.

Tali previsioni hanno subito scatenato molti dubbi, in parte chiariti dal Ministero dello Sviluppo Economico nonché, addirittura, dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Infatti, l’obbligo di garanzia previsto dal decreto –che, inizialmente, era stato ritenuto inderogabile, trattando di materia delicata quale la sicurezza- mal si conciliava con le previsioni del codice civile in materia di garanzia della cosa venduta (art. 1490 c.c.), che sono invece derogabili: così il Ministero, in persona del Dott. Sestini, Capo dell’Ufficio Legislativo (probabilmente improvvisamente preoccupato dall’allarme “blocco vendite”), nel suo parere, è intervenuto subito chiarendo che “le parti possono limitare o escludere le responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile”, nonostante, in una precedente intervista la stessa persona avesse dichiarato esattamente il contrario.

(N.B: La clausola di stile è , secondo la definizione fornitaci dalla Cassazione, “QUELLA CLAUSOLA CHE, PER ESSERE L'ESPRESSIONE DI UNA CONSUETA PRASSI STILISTICA DI DETERMINATI ATTI, NON PUÒ, DA SOLA, ESSERE INTERPRETATA COME ESPRESSIONE DI UNA SPECIFICA VOLONTÀ DELLE PARTI: ESSA, PERTANTO, NON HA VALORE NEGOZIALE RILEVANTE, SE IL CONTRARIO NON RISULTI DA ALTRI VALIDI ELEMENTI PROBATORI. L'ACCERTARE, IN CONCRETO, SE UNA DETERMINATA CLAUSOLA SIA SOLTANTO DI STILE, OPPURE RIFERIBILE ALLA CONCRETA VOLONTÀ SPECIFICA DELLE PARTI, È RIMESSO ALL'APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO, INCENSURABILE IN CASSAZIONE, SE CORRETTAMENTE E ADEGUATAMENTE MOTIVATO.”)

In effetti l l’interpretazione che propende per la derogabilità dell’obbligo di garanzia di conformità è a mio avviso corretta: una disciplina regolamentare come la presente non può contrastare con quanto prevede il codice civile, che consente, invece, all’art. 1490 di escludere o limitare la garanzia, nonostante ciò di fatto comporti l’automatica disapplicazione del decreto: infatti diviene naturalmente consigliabile escludere espressamente la garanzia di conformità (qualora, ovviamente, l’acquirente fosse concorde) qualora gli impianti non siano conformi, soprattutto per non incorrere nelle severe sanzioni previste dal regolamento (da 1.000 a 10.000 euro).
Ad ogni modo, a causa dell’eccessiva rigidità di tale previsione, tale articolo è stato abrogato dall'art. 35 comma 2 del Decreto Legge 112 del 25/06/2008, fugando così le numerose incertezze interpretative e la giustificata paura di un possibile blocco delle vendite.

L’effettiva incidenza di tale decreto sul mercato immobiliare e la sua effettiva efficacia rispetto allo scopo prefisso al momento dell’emanazione si potrà verificare con certezza solo con le prime pronunce giurisprudenziali e con il passare del tempo; ma, a mio avviso, la prassi e l’esperienza ci insegnano che l’introduzione (nel già fin troppo caotico, stratificato e affollato panorama legislativo italiano!), di normative apparentemente così rigide e generali, nell’illusione di raggiungere un ordine, una disciplina ed un grado di civiltà a cui, purtroppo, non perverremo mai, non può che comportare la sostanziale disapplicazione delle stesse, addirittura, come abbiamo visto nel caso in esame, con la benevolenza del legislatore.

Dott. Avv. Eleonora Viganò
Ufficio Affari Legali Gruppo Arcotecnica-WT Partnerschip

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