Come noto, in data 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare riepilogativa ed illustrativa delle nuove regole e delle scadenze relative ai Superbonus.

In particolare, la circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Enea e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.

Il documento si focalizza su:

  • soggetti beneficiari;

  • edifici interessati dagli interventi;

  • spese ammesse all'agevolazione;

  • principali aspetti inerenti l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti;

  • i nuovi orizzonti temporali;

  • gli aspetti procedurali

La circolare n. 23/E/2022 non si occupa invece delle novità in materia di opzione per lo sconto/cessione introdotte, da ultimo, dal decreto Aiuti (oggetto di primi chiarimenti con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E).

La circolare pertanto si focalizza su:

  • soggetti beneficiari;

  • edifici interessati dagli interventi;

  • spese ammesse all'agevolazione;

  • principali aspetti inerenti all'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti;

  • i nuovi orizzonti temporali;

  • gli aspetti procedurali

In particolare, poi l’Agenzia delle Entrate si sofferma sui nuovi termini, per effetto delle modifiche intervenute, entro cui sostenere le spese per poter accedere all’agevolazione; che sono quindi fissati al:

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  • 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

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  • 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti);

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  • 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio;

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  • 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;

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  • 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri;

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  • 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

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