Con la presente si rendono note le migliori indicazioni giurisprudenziali circa la migliore gestione fiscale dei consorzi costituiti fra proprietari di immobili, che recano quale unico scopo comune la fruizione e l’amministrazione delle rispettive proprietà.

Come noto, come da costante giurisprudenza, e come da parere dell’Agenzia delle Entrate, anche e soprattutto ai fini Iva, il legislatore tributario attribuisce rilevanza alla distinzione tra consorzi esercenti attività commerciale e consorzi esercenti attività non commerciale.

In particolare, l’articolo 1 Dpr 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel fissare i presupposti necessari affinché un’operazione rientri nel campo di applicazione dell’imposta, stabilisce che “l’imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.

Con riferimento ai consorzi rileva, quindi, la definizione di “esercizio di impresa”, rilevante ai fini dell’applicazione del tributo. Tale definizione è data dall’articolo 4, comma 1, Dpr 633/1972, a mente del quale “per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile”.

Conseguentemente e specularmente, la giurisprudenza e l’Agenzia delle Entrate escludono che i consorzi fra meri proprietari di immobili (siano essi persone fisiche o giuridiche) esercitino attività esterna, ed in ogni caso, attività di impresa; tali per cui è a loro totalmente esclusa l’applicabilità dell’art. 1DPR 633/1972; assimilando, fiscalmente e giuridicamente, il consorzio dei proprietari di immobili a quello delle associazioni non riconosciute.

Per tale motivo, nella gestione dei consorzi costituiti fra proprietari di immobili, aventi quale scopo comune unicamente la migliore fruizione e amministrazione dei beni in proprietà, senza la previsione di alcuna attività di impresa ancillare, e nel pieno rispetto della normativa vigente, lo stesso sarà classificato quale associazione non riconosciuta non soggetta ad IVA.

Diversamente avviene fra i consorzi costituiti fra proprietari di immobili retail o terziari, che si raggruppano in centri commerciali o retail park, al fine dello svolgimento, comune, dell’attività commerciale.

Per essi, essendo il principale scopo del consorzio lo svolgimento dell’attività commerciale ed imprenditoriale, ed essendo la fruizione della proprietà immobiliare meramente strumentale al comune esercizio dell’attività di impresa, si applicherà invece pienamente il disposto di cui al 4, comma 1, Dpr 633/1972; considerando questi consorzi soggetti IVA.

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