Agevolazione superbonus e vendita dell’unità immobiliare prima del trascorrere dei 5 anni: nessuna conseguenza sulla detrazione fiscale-Uno sguardo sulla plusvalenza in caso di cessione di immobile non adibito a prima casa

 

Il Superbonus, al di là dell'aliquota maggiorata, è un'agevolazione che segue le stesse regole previste per tutti gli interventi edilizi sugli immobili con regole omogenee, per quanto riguarda il lato puramente fiscale, a partire dal 1° gennaio 1998.

In particolare, tali regole comuni riguardano la modalità di detrazione delle spese da parte del proprietario, ed in particolare cosa accade in caso di vendita/cessione dell’unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio dal termine delle lavorazioni.

Queste stesse disposizioni regolamentano quindi i diritti di proprietario e acquirente nel caso di vendita di un immobile sul quale sono stati effettuati i lavori che rientrano nell'agevolazione “Superbonus” prima che sia terminato il periodo per portare in detrazione le relative spese. In base alla legge, dunque, la detrazione passa all'acquirente anche se le spese sono state sostenute dal venditore, salvo accordi specifici da mettere per scritto nel rogito.

Non c'è, in sostanza, alcun divieto a rivendere l'immobile sul quale sono stati fatti gli interventi prima che siano trascorsi cinque anni dal rogito, e questo principio si applica anche in caso di Superbonus dato che non sono state introdotte eccezioni a queste regole.

Restano parimenti intatte le regole relative alla plusvalenza in caso di vendita prima del quinquiennio, qualora l’immobile sia, per il proprietario, seconda casa. Infatti, se il proprietario vende prima di cinque anni dovrà pagare le imposte sulla plusvalenza, calcolate sulla differenza tra il costo di acquisto, maggiorato di tutte le spese sostenute, e il prezzo di vendita.

Ci sono però alcune voci che si possono detrarre dalla plusvalenza, abbattendone parzialmente l’ammontare: tra le voci da considerare ci sono la commissione all'agenzia immobiliare, le imposte di trascrizione, la parcella del notaio ed eventuali spese di manutenzione straordinaria sostenute nel periodo del quinquennio, e sempre purchè abbiano contribuito a comportare la valorizzazione dell’immobile tanto da aver contribuito a generare la plusvalenza. Le imposte sulla plusvalenza non sono dovute se l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per più della metà del tempo trascorso tra l'acquisto e la rivendita. Quanto alla possibilità o meno di abitare nella mansarda durante i lavori potrà avere risposta solo dalla ditta che li esegue. 

 

 

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